BILANCI 2017 Novità e conferme

19 marzo 2018

Nei bilanci per l’esercizio che chiude al 31.12.2017 si applicano per la prima volta in modo inderogabile le ricadute fiscali  dei nuovi principi Oic, in quanto per il 2016 il Dm “Oic” del 3 agosto 2017 sanava i comportamenti non ancora allineati nel 2016 alle nuove norme.

Tale novità non riguarda: 

1) le micro imprese  ( anche se il bilancio è stato redatto in forma estesa ), per le quali  mantengono efficacia le normali regole del Tuir, legate più agli aspetti giuridico-formali che a quelli sostanziali ( principio di derivazione semplice ).

2) le imprese con bilanci abbreviati, nei quali è possibile applicare o meno il criterio del costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli e tale scelta può avere effetto sulle risultanze economiche e fiscali, per cui il reddito imponibile può variare in base alla dimensione ed alle scelte di bilancio ( sul principio di derivazione semplice o rafforzata ).

Si rammenta che si definiscono micro-imprese ( comma 1 dell’art 2435-ter ): “le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, ( oltre a  non avere emesso titoli quotati in un mercato regolamentato ) non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale:                     175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni:                         350.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio:        5 unità”.

 Società soggette a OIC. Per le imprese che adottano gli Oic  ( OIC-adopter ) è  una riforma sostanziale e innovativa, la cui piena applicazione richiederà ancora alcuni anni di esperienza sulle diverse problematiche che si presentano nella prassi.

In sintesi si passa ad ana fiscalità  basata sul principio di derivazione rafforzata, già in essere per le imprese che adottano gli IAS ( Ias-adopter ), ma  riferito a modalità di contabilizzazione in parte diverse rispetto ai soggetti Ias

Per la classificazione, qualificazione e imputazione a periodo valgono, in sede fiscale, i criteri dettati dai principi contabili.

Novità riguardanti i soli bilanci abbreviati.  Dal 2017 ( adeguando anche la colonna dell’anno 2016 ) le società  devono indicare separatamente le imposte anticipate nell'ambito della voce “CII Crediti” dell'attivo circolante ( Oic 12 e Oic 25 ). Per il resto, tali bilanci  (come quelli delle micro-imprese ) mantengono le impostazioni e semplificazioni già applicate nei rendiconti annuali 2016, sempre che la società non opti per l’applicazione degli OIC e del principio di derivazione rafforzata.

Aspetti fiscali.  La determinazione delle imposte Ires per i soggetti Oic adopter, diversi dalle micro imprese, deve tenere conto dell’introdotta irrilevanza dei commi 1 e 2 dell’articolo 109 del Tuir, con il conseguente recepimento fiscale dei criteri contabili di qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio.

La riduzione dell’Ires al 24% si accompagna al depotenziamento dell’Ace  dal 4,75% all’1,60%.

Parte poi l’iperammortamento al 250% e il super ammortamento del 140 % ( agevolazioni o confermate o/e rimodulate per il 2018, come  il 140 % che è passato al 130 % ).  

Iperammortamento al 250 % - Per gli investimenti agevolati del 2017, con avvio anche di ammortamento e interconnessione, purché:

  • investimento realizzato e costo sostenuto secondo le regole dell’articolo 109 del Tuir;
  • bene entrato in funzione;
  • bene interconnesso alla rete di gestione aziendale.
  • redazione di una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del Dpr 445/2000;  per beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro di una perizia tecnica giurata.

 Chi ha effettuato questi investimenti può inoltre avvalersi della maggior deduzione 40,00 % sugli ammortamenti di taluni beni immateriali.

Un’altra novità fiscale, positiva riguarda, limitatamente alle società con attività di agente,  l’incremento a 5.164,57 euro del  limite di costo rilevante per i canoni di noleggio a lungo termine di autovetture ( deducibile dell’80%).

Transfer Price -  Si segnala l’adeguamento dell’articolo 110, comma 7 del Tuir in materia di transfer price alle regole Ocse, con la sostituzione del riferimento al valore normale a quello del prezzo di libera concorrenza

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