FATTURAZIONE ELETTRONICA E PROBLEMATICHE APPLICATIVE

10 maggio 2018

Facendo seguito alla nostra 08 del marzo 2018, intendiamo fornire ulteriori notizie sul tema ed evidenziare le molteplici criticità della fattura elettronica che saranno riscontrate da diversi operatori ( siano essi di piccole o grandi dimensioni ).

E’ stato approvato il  provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che declina le modalità operative di tutti i tipi di fattura elettronica, e pubblicata la circolare n. 8, relativa alla decorrenza anticipata al 1° luglio della fatturazione elettronica dei carburanti.

Il provvedimento individua  una serie di fatture elettroniche: il documento tipo è il B2B, quando sia l’emittente della fattura che il destinatario trasmettono e ricevono le fatture nel formato xml, essendo dotati del “codice destinatario” nel sistema di interscambio o di una Pec destinata a ricevere il file.

I forfettari sono esclusi dall’emissione ma non dalla ricezione, ed anche per loro si dovrà adottare una procedura.

Vi è poi un tracciato per le fatture da e verso l’estero.

            A parere dello Studio e lo scriviamo qui in modo dettagliato vi sono particolari problemi in relazione ad un punto particolare:

La fattura elettronica si potrà emettere – rispettando la procedura  - senza particolari problemi tecnici - ma quando le imprese e i professionisti  riusciranno ad emetterla ??

Per chi ha tempo di approfondire il discorso si specifica, con necessario riferimento alle norme, quanto segue:

o  Un importante nodo da risolvere è la tempestività dell’emissione rispetto al momento previsto dal DPR 633/72.

 o  L’art. 21 IVA impone -- Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura. 

o L’art. 6 prevede che : --- L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate.

Le operazioni si considerano effettuate:

-         le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;

d-ter) (lettera abrogata).

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Quindi

-- Le cessioni di beni ( non immobili ) si considerano effettuate alla consegna o spedizione del bene.

--  Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo

 

       Ancora l’art. 21 prevede che -- la fattura è  emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura ( cartacea)  è  compilata in duplice esemplare di cui uno è  consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

 

Nella prassi aziendale e professionale attuale, l’emissione della fattura cartacea avviene: a fine settimana,  a fine mese o entro il 15 del mese successivo con data di fine mese o del giorno di effettuazione dell’operazione

 

È  necessario che la norma e/o le disposizioni dell’AE traducano  e consentano  con la fattura elettronica tale prassi, perché :

1) Il problema non è emettere la F.E.

2) Il problema è emetterla contestualmente ( nell’attimo, nell’ora, ma anche nel giorno ) all’effettuazione dell’operazione.

3) Se non  vi è o sarà un raccordo tra le modalità e tempi di emissione della fattura e le norme del DPR 633/72 si avrà:

a)     Emissione della F.E. fuori termini ( non sanzionabili o sanzionabili con sanzione residuale – ma una per ogni fattura - se l’IVA è liquidata nel mese di competenza)

b)     Acquisizione della fattura da parte del cliente in ritardo rispetto al momento (giorno ) impositivo, (giorno di esigibilità ) 

c)    Il tutto monitorato e documentato dal sistema di interscambio che non perdonerà nessun “invio senza protocollo”.

d)     Problemi particolari quindi al termine di ogni mese per le fatture emesse “fuori mese“   e al termine di ogni anno per le fatture emesse “oltre l’anno”

 

Si rammenta che la fattura si ha per emessa quando:

 

-- La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

 

Peccato che prima, in cartaceo, la fattura poteva risultare emessa ( specie nel caso di spedizione ) alla data della stessa e per il cessionario era sufficiente riceverla prima della liquidazione del mese di emissione.

 Dal 1 luglio 2018 ( per le fatture carburanti ) e dal 1 gennaio 2019 per tutte le fatture non sarà più così.

 Vi è poi da dire che il termine è anche legato ai controlli del sistema:

 E’ previsto che “In caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata - entro 5 giorni - una “ricevuta di consegna” del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.”

Quindi si dovrà capire come e quando poter inviare e ricevere tempestivamente le F.E.  per poter registrare e detrarre l’IVA nel mesi di competenza .

 

 

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