NUOVE SANZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DI CONTANTI, TITOLI AL PORTATORE E ASSEGNI.

05 agosto 2017

La normativa nazionale antiriciclaggio, che recepisce la IV Direttiva comunitaria antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE), prevede, nella definitiva versione del D.Lgs 25/05/2017, n. 90 ( su G.U. n. 140 S.O. del 19/06/2017),  all'art. 63, un quadro sanzionatorio che interessa il professionista incaricato della contabilità del cliente.

 

            In presenza di particolari operazioni contabili il professionista incaricato che riscontra tali operazioni nella contabilità del cliente ha  obbligo di comunicazione alla  competente Ragioneria Territoriale delle Stato, entro 30 giorni, per l’avvio del conseguente procedimento sanzionatorio amministrativo.

 

            L’omissione di tale comunicazione integra autonoma fattispecie di violazione amministrativa imputabile in via diretta al professionista inadempiente.

 

            Il nuovo regime sanzionatorio.

            Le fattispecie sanzionatorie amministrative, previste per la violazione delle limitazioni sull’uso di strumenti finanziari, disciplinate dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs n. 231/2007, sono contemplate dall’art. 63 del medesimo decreto.

 

1) E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro, in caso di:  - trasferimenti di contanti e titoli al portatore > 2.999 euro tra soggetti non abilitati;

- rimesse di denaro all’estero per importi > 999 euro;

- negoziazione a pronti di valuta estera per importi > 2.999  euro;

- assegni bancari e postali emessi per importi >  999 euro senza l'indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità;

- assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente, girati per finalità diverse dall’incasso;

- assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi senza l'indicazione del beneficiario, ovvero della clausola di non trasferibilità.

 Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, le misure edittali sono quintuplicate, applicandosi, di conseguenza, da 15.000 a 250.000 euro.

La norma conferma salva l’efficacia degli atti commessi in violazione delle presenti disposizioni.

 

Il “favor rei”.

Le seguenti condotte poste in essere entro il 31 dicembre 2015:

- trasferimenti di contanti e titoli al portatore per importi compresi tra 1.000 e 2.999,99 euro tra soggetti non abilitati;

- operazioni di cambio valuta per importi compresi tra 2.500 e 2.999,99.

            non dovrebbero essere sanzionate in quanto comprese nei nuovi limiti elevati dalla Legge n. 208/2015, che dall'entrata in vigore del D.lgs n. 90/2017, non costituiscono illeciti (circolare n. 210557/2017 del 07/07/2017 Guardia di Finanza ).

 

 

            Per le violazioni commesse entro il  3 luglio 2017, in quanto operazioni che superano anche i nuovi limiti, si applicare la sanzione più favorevole tra le previgenti e le attuali;  occorre mettere a confronto due regimi sanzionatori totalmente differenti, essendo quello vigente configurato su importi in valuta e quello previgente modulato in percentuale rispetto al valore dell’operazione.

 

            Il previgente regime sanzionatorio ( per i fatti illeciti commessi prima del 4 luglio 2017 ) prevedeva, una misura sanzionatoria in termini percentuali:       
 sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, ovvero dal 5% al 40% per importi superiori a 50.000 euro (con un minimo di 3.000 euro).

 

            Alla luce di tali sanzioni è necessario da parte degli operatori economici clienti sia una conoscenza dei limiti di legge, sia un'attenzione al rispetto di tali limiti, in particolar modo nei casi un cui i movimenti finanziari risultano frazionati ( e non si ha contezza immediata del totale )  e tale frazionamento può rischiare di essere considerato "artificioso" dai verificatori.

 

            Su tali aspetti è necessario un confronto con lo studio sulle problematiche di ogni operatore, specie di chi tratta operazioni in denaro contante e /o rimesse di denaro all'estero.   

 

            Lo studio come sempre è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

 

                                                                       Studio Aiassa - Dottori Commercialisti

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