VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI DI ANTIRICICLAGGIO
21 aprile 2018
LE PROBLEMATICHE DI VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI DI ANTIRICICLAGGIO non sono SUFFICIENTEMENTE ATTENZIONATE DURANTE LE OPERAZIONI QUOTIDIANE.
Probabilmente l'elevazione della soglia di divieto di contante da 1.000 euro a 3.000 ha attenuato il livello di attenzione sui divieti di operazioni in contanti. E' comunque quello che percepiamo come studio. Per quanto informati e attenzionati gli operatori si potrebbero trovare in situazioni irregolari con obbligo inoltre del nosrtro studio di segnalare l'operazione. Recentemente la Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione nella sentenza n. 9881 del 20 aprile 2018 ha sottolineato che:
BASTA IL TRASFERIMENTO “A QUALSIASI TITOLO” TRA SOGGETTI DIVERSI.
La vicenda era molto particolare ma il principio è che il pagamento in contanti, che transita senza ricorrere ad intermediari abilitati, riguarda il trasferimento “a qualsiasi titolo” tra soggetti diversi; pertanto ai fini della sussistenza dell'illecito è sufficiente che si realizzi la semplice “traditio” del denaro tra soggetti diversi.
Pertanto forniamo alcuni esempi:
1) si è in sanzione se i pagamento da parte di un privato ad un commerciante è di almeno 3.000 in contanti ( attenzione che 3.000 è già sanzionato )
2) si è in sanzione se un operatore paga contemporaneamente ad un fornitore più fatture ( anche di anni diversi ) per un totale pari o superiore a 3.000 in contanti;
3) si è in sanzione se un operatore paga una fattura di importo pari o superiore a 3.000 euro anche in più tranches inferiori a 3.000 in contanti, ma dalla documentazione contrattuale non si dimostra che i termini di pagamento erano previsti in modo frazionato ( ipotesi di pagamento artificiosamente frazionato )
Questi sono alcuni casi.
Importante è prestare attenzione e nel dubbio confrontarsi con il nostro studio.
Studio Aiassa
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