Imprese – Omaggi e cene natalizie

09 dicembre 2018

Come ogni anno si ripresenta il dubbio della fiscalità legata a omaggi e cene natalizie, che possono interessare sia i dipendenti delle imprese che i loro clienti.

 

OMAGGI

Innanzi tutto per le imprese tenute alla redazione del bilancio si ricorda che i costi sostenuti a fronte di omaggi a clienti e dipendenti devono essere imputati nella voce B.14 “oneri diversi di gestione” del conto economico.

Per le imprese semplificate saranno registrate ai fini IVA  generalmente alla voce “altri costi”

Fiscalmente la deducibilità è regolata dall’art. 108, c. 2 del Tuir che prevede la  deducibilità piena delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. Tale valore deve essere inteso riferito al dono come “formato”, in altre parole il cesto natalizio va valorizzato come costo complessivo.  

Anche ai fini IVA per gli acquisti di bene per omaggio di valore unitario non superiore a 50 euro l’imposta è deducibile, quindi il bene ( o la composizione di beni ) di importo unitario di euro 50 + 22% di IVA, ossia di importo complessivo non superiore ai 61,00 euro frutta la piena deducibilità ai fini imposte e IVA.

E’ comunque onere dell’impresa dimostrare che l’omaggio a cliente o dipendente è tale e non è piuttosto destinato agli amministratori e/o a destinazioni non inerenti. A tal proposito è consigliabile identificare nei documenti fiscali i soggetti che hanno fruito degli omaggi aziendali.

 

PRANZI E CENE NATALIZIE

Sono fiscalmente spese di rappresentanza, le cene organizzate dall'imprenditore con soggetti terzi, clienti e fornitori.

Pertanto dette cene sono deducibili nel limite del 75% della spesa sostenuta, entro il limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno (*).

Se le cene sono organizzate  esclusivamente i dipendenti, si tratta di somministrazione gratuita di alimenti e bevande e rientrano tra le spese agevolabili al 75% ai sensi dell'art. 109, c. 5 Tuir. Il costo sostenuto è quindi deducibile: nel limite del 75% della spesa sostenuta (art. 109 Tuir) come per le spese di alberghi e ristoranti nel limite di legge (**).

L'IVA per tali cene è indetraibile in entrambe le fattispecie ( clienti e dipendenti)

Ai fini Irap, infine, si ritiene che la spesa in esame sia deducibile per i soggetti che applicano il metodo di bilancio e indeducibile per quelli che applicano il metodo fiscale per la determinazione della base imponibile Irap.   

Anche qui è consigliabile identificare nei documenti fiscali i soggetti che hanno partecipato agli eventi aziendali, al fine di vincere presunzioni di non inerenza all’attività aziendale.

(*) 1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro; 0,6% dei ricavi e proventi da 10 milioni a 50 milioni; 0,4% dei ricavi e proventi eccedenti 50 milioni.

(**)  0,5% delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100, c. 1 Tuir).

            Studio Professionale Aiassa  Dottori Commercialisti

            G.A. / F.A. / A.A.

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