
Ripetutamente appaiono sul WEB articoli e commenti sui limite degli incassi e pagamenti sia per contanti che per mezzi tracciati ( bonifici, assegni .. ) fuorvianti e tesi a creare incertezze e timori ai lettori, siano essi professionisti, imprenditori o soggetti privati.
In questi interventi, che hanno come fine quello di attirare l’attenzione al fine di reclamizzare un prodotto o un servizio sia finanziario che non, si paventano (pesanti) controlli dell’Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanza.
E’ il caso di fare chiarezza su questi aspetti assicurando innanzitutto che, di fronte ad un’operazione corretta, formalmente e giuridicamente, non vi è nulla da temere.
Pertanto riportiamo il tema ad una necessaria chiarezza.
Il tema riguarda essenzialmente le persone fisiche.
Tra le persone fisiche vi sono soggetti che hanno una sfera privata, ma sono anche professionisti, soci di società, amministratori, e anche soggetti privati quali dipendenti, pensionati, non occupati, studenti,…
La problematica riguarda tutti, in relazione alla causale del trasferimento.
Quindi essenziale è che ogni trasferimento bancario e/o versamento ( di assegni o contanti) e/o prelievo, in contanti o tramite emissione di assegno, o assegno circolare, sia riconducibile ad una chiara operazione economica che abbia un riscontro fiscale, e nel caso non ve l’abbia abbia una sua valida motivazione.
Se tale operazione non è collegata ad un’operazione economica fiscalmente rilevante è maggiormente necessario accompagnare tale operazione con una chiara causale.
In ambito d’impresa o professione i soggetti interessati devono porre attenzione:
1) Preferibilmente all’utilizzo di conti correnti dedicati alla gestione contabile dell’attività, dove non obbligatorio per legge;
2) In caso contrario a documentare i movimenti, e in particolare gli accrediti, non riferiti all’attività, in modo chiaro e documentato.
Detto questo le problematiche e le contestazioni che potrebbero verificarsi riguardano indifferentemente sia i soggetti ”fiscali” che i soggetti privati.
Esponiamo qualche esempio.
Un versamento di contanti sul c/c privato sia di un imprenditore di importo superiore 5.000,00 euro viene registrato dalla Banca sul Registro dei Rapporti Finanziari ( o Anagrafe dei conti correnti).
L’Agenzia delle Entrate presume legalmente che i versamenti in contanti possano essere frutto di evasione fiscale. E’ la legge che glielo consente e, in particolare, l’articolo 32, comma 1, numeri 2 e 7, del DPR 600/1973.
Un versamento in contanti di tale importo può essere giustificato solo nell’ambito di alcune attività d’impresa ( caso tipico il commerciante che versa i contanti della giornata ).
E questo perché il denaro non è tracciabile e quindi si presta alle presunzioni dell’Agenzia delle Entrate e/o della G.d.F., che possono presumere:
- Per le attività d’impresa e di professione l’incasso di compensi non fatturati.
- Per i privati l’incasso di una vendita occasionale, o peggio, di proventi illeciti.
Inoltre versamenti di importi superiori ai 5.000,00 euro potrebbero condurre all’ipotesi di avvenuto trasferimento di tali importi tra soggetti diversi, con violazione della norma ex l’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Normativa Antiriciclaggio), che dal 1 gennaio 2023 prevede un limite di 5.000 per le operazioni di trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore in euro o in valuta estera.
La norma recita: “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro cinquemila”.
Trattandosi di reato penale per le violazioni dell’obbligo relativo al pagamento in contante al di sopra delle soglie vigenti consentite è prevista una specifica sanzione amministrativa che può andare dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non può mai essere inferiore a 3mila euro;
Quindi il primo aspetto da segnalare è la gestione del contante, sia per versamenti superiori ai 5.000 che per versamenti inferiori.
Ma anche nell’ambito di trasferimenti tracciati tra conti correnti privati, sia inter familiari che non, si deve porre molta attenzione.
Difatti un accredito di bonifico da parte di terzi può avere due nature:
1) Una natura di corrispettivo di un’operazione commerciale e/o professionale.
2) Una natura di versamento unilaterale, senza contro prestazione.
Se si tratta di corrispettivo di un’operazione si potrebbe ipotizzare:
a) Il versamento del provento di un’attività d’impresa o professionale per il quale non è stata emessa fattura
b) Il versamento del provento di una società in cui si è amministratori e/o soci, per il quale non è stata emessa fattura
c) Il versamento di un provento occasionale che comunque dovrebbe essere dichiarato ai fini fiscali
d) Il versamento di un importo eccedente quello segnalato ufficialmente per la vendita di un immobile, di un mezzo iscritto al P.R.A:
Nel caso di versamento non collegato a operazioni fiscalmente rilevanti si possono esemplificare, tra le molte, le seguenti ipotesi:
a) Prestito di terzi – da dimostrare
b) Prestito da familiari – da dimostrare
c) Liberalità da terzi – da dimostrare
d) Liberalità da familiari – da dimostrare
e) Versamento di una vincita – da dimostrare
In questi casi la prima dimostrazione, non sufficiente ma necessaria, è la causale del bonifico.
Non sufficiente perché in caso di prestito sarà necessaria una scrittura, una dichiarazione del concedente che specifica importo durata finalità e la presenza o assenza di interessi.
Anche per le liberalità tra familiari sorgono problemi, se le stesse sono di importo elevato, in relazione alle norme ( civilistiche e fiscali ) che regolano le donazioni.
Di fronte ad operazioni quali quelle esemplificate è sempre opportuno un confronto preliminare con il commercialista di fiducia, che analizzerà come gestire, nell’ambito delle operazioni legittime, il trasferimento e come correttamente documentarlo.
Cordiali saluti
Studio Aiassa - Dottori Commercialisti
Francesca, Alessandro, Gian Carlo Aiassa
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