DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. “collegato” al Ddl. di bilancio 2024) - SECONDO ACCONTO

06 novembre 2023

Con il DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” al Ddl. di bilancio 2024), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244, sono state approvate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro.

Il DL 145/2023 è entrato in vigore il 19.10.2023.

Per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Il DL 145/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO

L’art. 4 del DL 145/2023 proroga al 16.1.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi in presenza di determinate condizioni.

- AMBITO TEMPORALE La misura è applicabile per il solo periodo d’imposta 2023.

- SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.

- SOGGETTI ESCLUSI Dalla proroga sono esclusi i seguenti contribuenti:

- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;

- le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);

- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Inoltre, il riferimento alla “seconda rata” e non alla “seconda o unica rata” dovrebbe escludere dalla proroga coloro che non hanno versato la prima rata d’acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103,00 euro. L’esclusione è motivata dall’esiguità degli importi coinvolti.

Per i soggetti in esame, il termine di versamento resta quindi fermo al 30.11.2023, se hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno “solare”.

- AMBITO OGGETTIVO Oltre all’IRPEF, dovrebbero rientrare nella proroga anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto. Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga): ? l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;

 - l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;

- la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi; -

l’IVIE e l’IVAFE;

- l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;

- l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”.

L’acconto di tutte le citate imposte, infatti, è dovuto in base al modello REDDITI, come richiesto dall’art. 4 del DL 145/2023.

ESCLUSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI PREMI INAIL

Per espressa previsione dell’art. 4 del DL 145/2023, dalla proroga sono invece esclusi:

- i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);

- i premi assicurativi INAIL.

FACOLTÀ DI RATEIZZARE I VERSAMENTI Anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

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