FATTURA ELETTRONICA DA 1 LUGLIO 2019

11 luglio 2019

Dopo il primo semestre 2019, periodo in cui è stata concessa una particolare “deregulation” sull’emissione delle fatture elettroniche, dal 1 luglio si entra, a regime, in una fase in cui gli obblighi di predisposizione e di invio devono essere attentamente rispettati.

 

Non si tratta di obblighi particolari, anzi si può affermare che siano relativamente semplici, ma è nuovamente necessario ricordare le varie norme, o “regole del gioco”.

 Le varie regole e/o norme sono state richiamate e chiarite con la Circ. 14/E del 17 giugno 2019 (*)

La prima regola è che sulla fattura elettronica vi è: 

obbligo di inserire la data di effettuazione dell’operazione

La seconda regola è che

l’emissione della fattura può  essere eseguita  entro i 12 giorni successivi dalla data di effettuazione dell’operazione

 

La circolare  14/E aggiunge che:

la data di effettuazione dell’operazione può sostituire nella fattura la data di emissione.

E questo per evitare di avere troppe date.

 

In altre parole gli operatori IVA possono inserire in fattura un’unica data, la data di effettuazione dell’operazione. ( che varrà anche come data di emissione).

 

Visto che tutto si basa sulla data di effettuazione dell’operazione ( e non poteva essere altrimenti ) come già abbiamo  esplicitato nella nostra circolare  n. 12 del 10-05-2018, che qui richiamiamo integralmente, deve essere chiaro agli operatori  IVA:

1)      perché è fondamentale la data di effettuazione dell’operazione

2)     cosa si intente per data di effettuazione dell’operazione.

  

Al primo punto si risponde subito e chiaramente:

la data di effettuazione dell’operazione è fondamentale perché in quella data l’IVA applicata all’operazione diviene esigibile ( nel mese, nel trimestre ) ed ogni controllo futuro dell’Amministrazione finanziaria verificherà il rispetto di tale data.

 

In effetti, data la tempistica delle liquidazioni IVA ciò che è rilevante è il mese di effettuazione delle operazioni.   

 

Al secondo punto si ricorda che la data di effettuazione dell’operazione è in linea generale:

a)     per le cessioni di beni la data di consegna

b)     per le prestazioni di servizi la data di pagamento

c)      se un fattura viene comunque emessa in data antecedente ( la consegna dei beni o del pagamento ) l’operazione si ha per effettuata a tale data ( anticipata )

 

Vi sono poi vari casi con eccezioni  ( vendita con riserva, con prezzo da determinare, in

visione, in conto lavorazione, caparre, ecc… ) che devono essere analizzati di volta in volta.

    

Come previsto dall’articolo 21, comma 4, del D.P.R. 633/72, la fattura va emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. 

In deroga a quanto appena detto: “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”

 

Anche per la fattura differita si può  inserire la data di effettuazione dell’operazione in luogo di quella di emissione e poi emettere la fattura entro i quindici giorni del mese successivo.

 

Si ricorda altresì che  non vi è necessario che vi sia una  progressione tra il numero fattura e la sua data di emissione.

 


Fatturazione differita. La fattura differita dev’essere emessa e registrata entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti / consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate.

Sarà comunque necessario indicare il mese di riferimento per la prestazione, infatti legalmente l’operazione rientrerà nella liquidazione periodica del mese di riferimento e l’IVA andrà versata entro il 16 del mese successivo.

Esempi:

1)      Esempio dell’Agenzia

“Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 18 2019).”

In tal caso però l’IVA su fattura deve concorrere all’IVA a debito del mese di settembre.

 

2)     se il pagamento della prestazione di un dato servizio è avvenuto a maggio, la fattura

elettronica  potrà essere emessa ( se l’operazione è individuabile attraverso idonea documentazione, quale preventivo, proforma.. ) in modalità differita entro il 15 giugno, e la relativa IVA rientrerà nella liquidazione periodica di maggio,  e andrà versata entro il 16 giugno.

 

Dato che questi obblighi rendono  complicata la successiva gestione fiscale, è pratica consolidata quella di fatturare entro il mese (tipicamente nell'ultimo giorno lavorativo) e non posticipare nei 15 giorni successivi.

 

Studio Aiassa - Dottori Commercialisti

 

Francesca,  Alessandro,  Gian Carlo  Aiassa 

 

 

(*) Circolare 14/E:  https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/giugno+2019/circolare+n+14+del17+giugno+2019/Circolare+fatturazione+elettronica+finale.pdf

 

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