NOVITÀ : CANTIERI AVVIATI DAL 28 MAGGIO 2022 e BONUS EDILIZI.

01 giugno 2022

NOVITÀ : CANTIERI AVVIATI DAL 28 MAGGIO 2022 e BONUS EDILIZI.

 

In base a quanto disposto dall’articolo 28 quater, introdotto nella legge 25/2022 di conversione del dl 4/2022 (“Sostegni ter”), per il lavori avviati dal 28 maggio 2022 e di importo superiore a 70.000 euro la fruizione dei bonus edilizi è condizionata dall’applicazione  del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da parte delle imprese ai propri dipendenti.

Questo vale anche per i subappaltatori, che sono tenuti a rispettare le stesse regole sull’applicazione del CCNL.

L’art. 4 del DL prevede che nell’atto di affidamento dei lavori  sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, con obbligo di controllo di tale annotazione da parte dei professionisti incaricati di rilasciare il visto di conformità.
Quest’ultima disposizione entra in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL (ossia dal 27 maggio 2022) e si applica “ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data”.

Si rammenta che vi è una data di inizio lavori ( indicata sulla comunicazione inviata al Comune ( CILAS, CILA o SCIA )

Quindi porre attenzione ai cantieri con CILA, CILAS, SCIA ecc e inizio lavori ( da comunicazione) sino al 27 maggio, ma con lavori avviati successivamente a tale data” che resterebbero attratti dalla nuova normativa

E’ opportuno per le imprese senza dipendenti dichiarare lo stato di fatto nel contratto di appalto con l’impegno di comunicare ogni futura variazione.

Come da chiarimenti ufficiali la norma non si applica alle imprese che non applicano il contratto edile ( es. fornitura e posa in opera di serramenti )

L’importo di 70.000 va considerato al lordo di IVA.   

La norma è stata voluta fortemente voluta da A.N.C.E. e dai sindacati di categoria, ma naturalmente crea vari problemi in sede di prima applicazione.

In primis la sanzione è  pesantissima: la perdita dei bonus.

Inoltre si attendono altri chiarimenti ma la sostanza alla data odierna è quanto sopra specificato.

Studio Aiassa - Dottori Commercialisti

 

Francesca,  Alessandro,  Gian Carlo  Aiassa   

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