OGGETTO: Proroga dei versamenti – Nuovi criteri di rateizzazione.
Il titolo è quello della Ris.Min. 71/E pubblicata ieri 1 agosto 2019.
In sintesi il Ministero, in risposta a vari quesiti, indica che:
Sono destinatari della proroga i soggetti ISA ( imprese individuali professionisti e società, associazioni professionali ) nonchè i soggetti la cui dichiarazione è connessa ad una dichiarazione soggetta ISA ( soci, associati, coadiuvanti in impresa familiare ).
Sono inoltre considerati soggetti ISA ( anche se non lo sono ) i forfettari e i minimi.
I termini di versamento - seguendo la risoluzione - possono così riassumersi:
1. nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga - titolari o non titolari di partita IVA:
i. entro il 30 settembre 2019;
ii. entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento;
2. nel caso di versamento rateizzato:
a) per i soggetti titolari di partita IVA:
i. entro il 30 settembre 2019 la prima rata, senza interessi;
ii. entro il 16 ottobre 2019 la seconda rata, con interessi;
iii. entro il 18 novembre 2019 la terza rata, con interessi.
Per chi intendesse anticipare i versamenti la risoluzione afferma:
"Resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga in commento.
Tuttavia le istruzioni sulla mancata applicazione di maggiorazione (0,4 %) e interessi ( esclusi ) lasciano ancora perplessi, in ragione del fatto che se il termine prorogato ( per causa ministeriale ) è il 30 09 2019 entro questa data, in tutti i modi possibili, si dovrebbe accettare ogni tipo di rateizzazione senza alcun maggiore onere.
STUDIO AIASSA
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