Concordato preventivo biennale per soggetti IVA dal 2024

07 giugno 2024

Il Concordato preventivo biennale (C.P.B.) prende il via dal 15 giugno 2024 ( con la messa a disposizione del software per la determinazione della proposta).

La presente circolare spiega in sintesi cosa è,  come funziona e quali sono i vantaggi per le partite IVA.

 

La norma che ha introdotto il concordato preventivo biennale per soggetti ISA e forfettari è presente nel decreto legislativo n. 13/2024.

 

Ma cosa si intende per CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE ?

 

In sintesi il contribuente con partita IVA ( forfettari o  che applicano gli Isa, quindi con ricavi non superiori ai  5.164.569,00 euro ), potranno accedere – facoltativamente – ad un accordo ( = concordato ) con l’Agenzia delle Entrate, ai fini della cosiddetta pace fiscale.

 

Sulla base dei dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate verranno concordati il reddito e le imposte dovute nei due anni dal titolare di partita IVA, con possibilità di ulteriore rinnovo.

 

La proposta viene formulata dall’Agenzia, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, relativamente a due basi imponibili:

• reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni;

• valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive ( qui si ricorda che le imprese individuali e i singoli professionisti non sono più soggetti ad IRAP) .

 

La definizione del valore della produzione netta concordataria verrà definita sulla base di quanto previsto per il reddito rilevante ai fini delle imposte dirette.

Tralasciamo le informazioni sulla determinazione delle basi imponibili  e quelle relative alle esclusioni dal concordato ( situazioni anomale del contribuente)  evidenziando che per l’approfondimento si può consultare l’Agenzia delle Entrate al link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5993821/Presentazione+CdE+15+marzo+2024.pdf/1b47cb9b-d698-040e-c0b0-964030927c13

dove L’Agenzia delle Entrate ha presentato una spiegazione ( anche grafica ) del provvedimento.

 

Come prima informazione riteniamo opportuno specificare che il concordato presenta i seguenti vantaggi:

-         REDDITO: maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rilevano ai fine

delle imposte ( ossia se mi impegno a pagare su un reddito di 100 e poi il reddito realizzato è 130, sulla differenza di 30 non pago tasse.

-         CONTRIBUTI: determinati secondo il reddito concordato (fatta eccezione per i contributi

delle casse private). Come sopra ma il contribuente può comunque versare i contributi sul valore effettivo se maggiore del concordato.

-         CIRCOSTANZE SFAVOREVOLI: possibilità di uscita dal regime concordato nel caso in cui il

reddito concordato è maggiore di oltre il 50% rispetto all’effettivo, a partire dal periodo in cui si verifica detta differenza. Ciò significa però che se il reddito realizzato è inferiore al concordato ( non entro il 66   %  ) dovrò comunque pagare  su un reddito superiore.

-         ESCLUSIONE DA ACCERTAMENTI: i redditi concordati non possono essere assoggettati ad

accertamenti INDUTTIVI e PRESUNTIVI.

e altri vantaggi per soggetti Isa:

-         ESONERO del VISTO per compensazione o rimborso CREDITI IVA < €70.000 e del CREDITO per IMPOSTE DIRETTE  ed IRAP < € 50.000;

-         ESCLUSIONE dall’applicazione della disciplina delle società di comodo;

-         ESCLUSIONE dagli accertamenti basati su presunzioni semplici;

-         ANTICIPAZIONE di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;

 

ma che tuttavia per aderire il soggetto interessato dovrà:

1)       valutare l’andamento futuro della propria redditività ( almeno 2024 e 2025 )

2)     analizzare la proposta di concordato, presentata dall’AE, attendendo che l’AE presenti l’elaborazione rispetto l’elaborazione della proposta che si basa: sui dati dichiarativi presenti in anagrafe tributaria, agli ISA, ai dati e al trend del  settore,…

 

La rispondenza al concordato preventivo biennale si baserà sull’effettivo valore del reddito che verrà proposto dall’Agenzia delle Entrate e sui relativi calcoli di convenienza che ciascun titolare di partita IVA potrà valutare prima dell’adesione.

 

Si avrà tempo fino al 15 ottobre per la trasmissione del modello dichiarazione Redditi, stessa data entro la quale sarà possibile aderire alla proposta di concordato elaborata dall’Agenzia delle Entrate trasmettendo il modello pubblicato il 29 febbraio.

 

 

Studio Aiassa - Dottori Commercialisti

 

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