Rapporti commerciali e provvigioni

15 giugno 2017

 

Un problema che si presenta con frequenza nel nostro studio è quello riguardante la classificazione dei rapporti commerciali tra società, o semplicemente tra imprese.

E' il caso di una società che stringe un accordo commerciale con un'altra società ( o impresa ) per lo sviluppo di una determinata area, di un determinato prodotto, di una determinata clientela, ecc..
Siamo certamente nell'ambito delle prestazioni di servizi, normalmente il contratto è regolato in semplice forma scritta tra le parti e normalmente lo studio viene a conoscenza di questo atto gestionale dopo molto tempo ( alla prima fattura, ecc.. )
Tutto bene se il contratto regolamenta una prestazioni di servizi avente ad oggetto uno studio di mercato, una consulenza sui prodotti, sull'area ecc.. ossia un'attività del soggetto prestatore del servizio valutata economicamente ( e contrattualmente ) in misura fissa, quale un importo una tantum, un corrispettivo mensile, un compenso commisurato a vari steps.
Ma quando nel contratto appare il termine provvigioni, accompagnato da previsioni di promozione, di sviluppo ecc… tutto il quadro contrattuale si complica in ragione delle norme che regolamentano i rapporti con gli intermediari.

In particolare, le provvigioni sono normalmente rapportate a volumi di affari, di vendite, ecc.. e pertanto la provvigione va letta come il corrispettivo delle prestazioni affidate alla terza società, prestazioni che assumono la natura di intermediazione alla vendita.
In tali casi il riferimento è all'art. 1742 del c.c.

"Art. 1742. (Nozione)
1. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
2. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile."

 Dalla lettura della norma appare essenziale che il rapporto sia stabile, quindi possiamo preliminarmente escludere dalle problematiche che tratteremo in casi di contratti con durata non superiore ai mesi sei.

In questi casi, pur essendo nell'ambito di compensi provvigionali, l'unico problema che sorge ( oltre il rispetto dei patti contrattuali ) è quello fiscale, ossia l'assoggettamento ex. art. 25-bis, comma 1, Dpr 600/1973, del compenso alla ritenuta del 23 % ( prima fascia IRPEF ) sul 50 % della provvigione e del suo versamento.

Ma se il rapporto è stabile, al di là di quello che hanno voluto intendere le parti, il contratto può essere inquadrato come rapporto di agenzia dall'Enasarco.

In merito a tali obblighi si deve fare riferimento al vademecum dell'ottobre 2016 dell'Enasarco (http://www.enasarco.it/notizie/vademecum_2016# )

In primo luogo si specifica che:

"Non sono invece tenuti ad iscriversi all’Enasarco tutti coloro che svolgono un’attività di intermediazione che non ha per oggetto la promozione della conclusione di contratti oppure che è priva dei requisiti di stabilità e continuità propri del contratto di agenzia (di cui agli articoli 1742-1752 del Codice Civile)."

Quindi oltre il requisito della stabilità già enunciato il secondo aspetto alternativo è che l'attività di intermediazione non abbia ad oggetto "la promozione della conclusione di contratti".
Pertanto, e qui si chiede una specifica attenzione, ove il contratto preveda la sola ( anche la sola ) promozione della conclusione di contratti, si ricade nell'ambito dell'obbligo Enasarco.
E' chiaro per chi scrive che se il contratto prevede oltre la stabilità ( oltre i sei mesi ) anche provvigioni sulle vendite accompagnate da un obbligo contrattuale di attività di promozione da parte della società ( impresa ) incaricata, ancorché i contratti siano poi stipulati direttamente dalla società committente, si ricade nell'ipotesi di riconducibilità allo schema contrattuale del contratto di agenzia e di conseguenza all'obbligo Enasarco.
Difatti nell'escludere i procacciatori di affari ( dando per assunto che sia tale chi intrattiene con la committente un rapporto occasionale e non stabile ) si afferma che qualora il procacciatore di fatto presti in modo stabile l'attività, l'Enasarco potrebbe ( ed è già successo a nostri clienti ) ricondurre il rapporto al contratto di agenzia, con obbligo di inquadramento e di contribuzione.

 L'Enasarco afferma esplicitamente: "Pertanto anche un ridotto volume di affari, ma ripetuto nel tempo, potrebbe essere valutato in sede di accertamento come la prova dell’esistenza di fatto di un mandato di agenzia."

Pertanto è necessario che durante la predisposizione di tali contratti e/o il perfezionamento dei rapporti commerciali lo studio sia tempestivamente contattato al fine di valutare la sussistenza di un rapporto di agenzia e di provvedere con le necessarie iscrizioni previdenziali.

 


Studio Aiassa - Dottori Commercialisti

Archivio news

 

News dello studio

mag5

05/05/2026

INCONTRI DI POTENZIAMENTO STRATEGICO TERRITORIALE

INCONTRI DI POTENZIAMENTO STRATEGICO TERRITORIALE

Strumenti, normative e opportunità per lo sviluppo territoriale L'iniziativa nasce con l'obiettivo di approfondire il nuovo quadro normativa e operativo che regola la collaborazione tra enti pubblici

gen7

07/01/2026

LEGGE DI BILANCIO 2026

LEGGE DI BILANCIO 2026

LEGGE DI BILANCIO 2026  La legge 30 dicembre 2025, n. 199, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (25G00212), (GU

dic14

14/12/2025

RITENUTA DELL'1 % - ASSURDITA'

RITENUTA DELL'1 % - ASSURDITA'

UN EMENDAMENTO DELLO STESSO GOVERNO PREVEDE DI INTRODURRE una ritenuta di acconto dell’1% per tutte le cessioni di beni e servizi da parte delle imprese. Ogni consulente che opera e gestisce

News

mag15

15/05/2026

Esaminiamo l'impresa: per te il corso di autoformazione on line

La disamina dell’audit risk e il processo

mag16

16/05/2026

Il CPB 2026-2027 guadagna tempo e corregge il tiro sull'iperammortamento

Il Ddl di conversione del decreto fiscale,