CONDOMINI E FATTURA ELETTRONICA
26 novembre 2018
L'obbligo di emissione da parte degli soggetti IVA della fatturazione elettronica per le operazioni B2B e B2C coinvolge, in quanto committenti, anche i condomini, pur essendo consumatori finali ( ma essendo parte del B2C ).
Lo stesso ammininistratore - se non escluso dall'obbligo - dovrà emettere la fattura elettronica ai condomini suoi clienti.
E' stato chiarito che ideale è per l'amministratore dotare ogni condominio di una sua PEC ( come già si sta facendo con i c/c ).
Quindi i singoli condomini riceveranno o preleveranno dal SDI le fatture dei loro fornitori.
Potranno ricevere ancora fatture cartacee da:
soggetti in regime dei minimi
soggetti in regime di vantaggio
agricoltori in regime speciale art. 34 ( ipotesi remota )
Essendo il condominio consumatore finale - comunque - nel 2019 riceverà ancora la fattura cartacea.
In questa prima fase di applicazione della fatturazione elettronica si dovrà avere cura, da parte degli amministratori, della emissione della fattura cartacea abbinata ad ogni fattura elettronica, in quanto, l'unica fattura valida ( fiscalmente ma possiamo dire anche "contrattualmente" ) è quella elettronica.
Pertanto un fornitore non escluso che emette ( per sbaglio o dimenticanza ) solo la fattura cartacea è equiparato ad un soggetto che non ha emesso fattura.
La platea dei soggetti esclusi ( compresi potenzialmente gli amministratori ) potrebbe aumentare se dovesse essere approvato il DDL in corso che aumenta a 65.000 per tutte le categorie il limite per poter fruire del regime forfettario di tassazione.
Studio Aiassa
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