Un problema riscontrato dopo i primi approcci con la clientela sull’emissione della fatturazione elettronica:
--> Cosa comporta l’emissione di una fattura elettronica errata nel suo contenuto ?
Il problema si crea perché nel cartaceo vi era possibilità di sostituire da entrambe le parti la fattura prima della registrazione ( e a volte dopo).
Dobbiamo a nostro parere distinguere subito due situazioni, partendo però dal dettato dell’art. 21 DPR 633/72, secondo comma.
Questa norma prevede che la fattura contenga, in estrema sintesi, ( per il testo completo potete cliccare su questo collegamento:
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552}&codiceOrdinamento=200002100000000&articolo=Articolo%2021 )
le seguenti indicazioni obbligatorie:
A) data di emissione ( con specifica della data di effettuazione dell’operazione se diversa), numero progressivo, dati del soggetto cedente o prestatore con numero di partita IVA ( emittente ), dati del soggetto cessionario o committente con numero di partita IVA ( destinatario ), corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2, corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
E’ poi previsto che la fattura contenga il titolo di non applicazione dell’IVA su vari importi, quali: esenti (art. 10 ), esclusi dalla base imponibile ( art. 15 ), operazioni “estere” ( art. 8, 9 ecc.. ).. e altri.
Ma inoltre e soprattutto:
B) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.
Detto questo, una volta che la fattura ( elettronica ) è stata recapitata all’SDI e risulta definitiva: non è più correggibile, o lo è ??
Si ritiene che se la fattura riporta in modo errato i primi elementi, quelli della lettera A) la fattura debba essere o annullata o rettificata con emissione di nota di credito elettronica totale o parziale e/o emissione di nuova fattura.
Viceversa, come prospettato da clienti, se l’errore riguarda ( punto B) la:
natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, dobbiamo fare un distinguo.
Se l’errore è determinante per il computo del corrispettivo e/o per la individuazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, siamo nella necessità di ripetere il tutto come sopra indicato.
E’ il caso per esempio della fattura di vendita che descrive prodotti sbagliati e prezzi sbagliati.
Ma nel caso ad esempio di vendita di beni con prezzo corretto ma descrizione non corretta, con indicazione errata di una caratteristica di un prodotto ( colore, lotto, ecc… ) o di un servizio ( giorno , luogo… ) non determinante per la definizione del prezzo (corrispettivo), non è detto che si debba ripartire e ripetere il tutto.
Una regola univoca non vi è, ma ci sentiamo di affermare che ogni qual volta l’errore:
1) non determina il mancato rispetto dei requisiti del punto A)
2) non altera significativamente la descrizione di cui al punto B)
la possibilità, a nostro parere, è quella di inviare una mail (PEC meglio ) di correzione del contenuto, con riferimento agli estremi della Fattura Elettronica emessa e specifica della correzione da considerare, eventualmente sottolineando che “la correzione non determina una modifica della fattura ai sensi art.21 DPR 633/72”.
Copia delle mail saranno conservate dalle parti per la loro gestione e in caso di controllo.
In caso di dubbi non esitate a contattarci che potremo fornire esempi più puntuali.
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