CORREZIONE DI FATTURE ELETTRONICHE. IL RISCHIO DELLA NOTA DI CREDITO ELETTRONICA.

20 marzo 2019

Un problema riscontrato dopo i primi approcci con la clientela sull’emissione della fatturazione elettronica:

 --> Cosa comporta l’emissione di una fattura elettronica errata nel suo contenuto ?

 

Il problema si crea perché nel cartaceo vi era possibilità di sostituire da entrambe le parti la fattura prima della registrazione ( e a volte dopo).

Dobbiamo a nostro parere distinguere subito due situazioni, partendo però dal dettato dell’art. 21 DPR 633/72, secondo comma.

Questa norma prevede che la fattura contenga, in estrema sintesi,  ( per il testo completo potete cliccare su questo collegamento:

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552}&codiceOrdinamento=200002100000000&articolo=Articolo%2021 )

 le seguenti indicazioni obbligatorie:

A) data di emissione ( con specifica della data di effettuazione dell’operazione se diversa),  numero progressivo, dati del  soggetto cedente o prestatore con numero di partita IVA  ( emittente ), dati del  soggetto cessionario o committente con numero di partita IVA  ( destinatario ), corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2, corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

E’ poi previsto che la fattura contenga il titolo di non applicazione dell’IVA su vari importi, quali: esenti (art. 10 ), esclusi dalla base imponibile ( art. 15 ), operazioni “estere” ( art. 8, 9 ecc..  ).. e altri.

Ma inoltre e soprattutto:

B) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.

 

            Detto questo, una volta che la fattura ( elettronica ) è stata recapitata all’SDI e risulta definitiva:  non è più correggibile, o lo è ??

 

            Si ritiene che se la fattura riporta in modo errato i primi elementi, quelli della lettera A) la fattura debba essere o annullata o rettificata con emissione di nota di credito elettronica totale o parziale e/o emissione di nuova fattura.

 

            Viceversa, come prospettato da clienti, se l’errore riguarda ( punto B)  la:      
natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, dobbiamo fare un distinguo.

 

Se l’errore è determinante per il computo del corrispettivo e/o per la individuazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, siamo nella necessità di ripetere il tutto come sopra indicato.

 

E’ il caso per esempio della fattura di vendita che descrive prodotti sbagliati e prezzi sbagliati.

Ma nel caso ad esempio di vendita di  beni con prezzo corretto ma descrizione non corretta, con  indicazione errata di una caratteristica di un prodotto ( colore, lotto, ecc… ) o di un servizio ( giorno , luogo… )  non determinante per la definizione del prezzo (corrispettivo),  non è detto che si debba ripartire e ripetere il tutto.

 

Una regola univoca non vi è, ma ci sentiamo di affermare che ogni qual volta l’errore:

 

1)     non determina il mancato rispetto dei requisiti del punto A)

2)   non altera significativamente la descrizione di cui al punto B)

la possibilità, a nostro parere,  è quella di inviare una mail (PEC meglio ) di correzione del contenuto, con riferimento agli estremi della Fattura Elettronica emessa e specifica della correzione da considerare, eventualmente sottolineando che “la correzione non determina una modifica della fattura ai sensi art.21 DPR 633/72”.

Copia delle mail saranno conservate dalle parti per la loro gestione e in caso di controllo.   

In caso di dubbi  non esitate a contattarci che potremo fornire esempi più puntuali.

     

 

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