
Credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.
Sono state approvate nuove misure agevolative, sottoforma di credito d’imposta, riconosciuti a parziale compensazione dei maggiori oneri connessi all’acquisto di energia elettrica e di gas, disciplinati, rispettivamente, dall’art. 3 e dall’art. 4 del D.L. n. 21/2022 (c.d. “decreto Ucraina”).
All’art. 3 del D.L. n. 21/2022, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre del 2022, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.
La norma ricollega il credito d’imposta in favore di tutte le “imprese”, purché dotate di contatori di potenza pari o superiore a 16,5 kW, che rilevino un incremento di prezzo della componente energetica del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
Un secondo contributo, che esclude dall’agevolazione di cui all’art. 3 le c.d. “imprese energivore”, ossia le “imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017”, riguarda un credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale, sempre spettante in presenza di incremento del prezzo medio come sopra.
Studio Aiassa - Dottori Commercialisti
Francesca, Alessandro, Gian Carlo Aiassa
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