Le recenti disposizioni agevolative sugli interventi edilizi che fruiscono del 110 % ( DL 19 maggio 2020, n. 34 e modifiche ex legge 30 dicembre 2020 n. 178), richiedono di non perdere di vista i requisiti ed i limi previsti dalla norma originale sul credito d’imposta prevista per gli interventi edilizi.
Difatti ogni qualvolta vi sia un intervento ( o una parte di intervento) che non può rientrare nelle agevolazioni massime ( 110 %, 90 %, 65 % ) si deve valutare se l’intervento rientra nell’agevolazione del 50 %.
A questo punto si rammenta che l’art. 16 bis del TUEL (Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi ), così recita:
“1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 ( ora 50 %) per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 ( ora 96.000) euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
Per cui per le singole unità immobiliari l’intervento deve essere almeno di manutenzione straordinaria e come tale essere autorizzato ( scia, cila ecc… ), alla luce anche della recente ridefinizione degli interventi di manutenzione straordinaria rispetto alla manutenzione ordinaria ( Decreto semplificazioni dl 16 luglio 2020, n. 76 )
Si rammenta che l'art. 3 del testo unico sull'edilizia (DPR 380/01), aggiornato al 2021, definisce tra gli interventi edilizi:
la manutenzione ordinaria,
la manutenzione straordinaria,
il restauro e di risanamento conservativo,
la ristrutturazione edilizia e
la nuova costruzione.
Secondo la lettera a), comma 1, articolo 3 del TUE ( DPR 6 giugno 2001, n. 380 ) sono "interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".
Esempi di manutenzione ordinaria:
- tinteggiatura pareti e soffitti
- sostituzione di pavimenti
- sostituzione di infissi esterni
- rifacimento di intonaci
- sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
- riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
- riparazione delle grondaie
- sostituzione sanitari
Sono "liberi" da adempimenti anche gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche senza realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
Quindi attenzione alla gestione delle pratiche di intervento:
Se il cliente intende sfruttare il 50,00 %, in alcuni casi anche cedendo il credito, è necessario che un intervento ( quale quelli di cui sopra ) possa essere “qualificato” quale manutenzione straordinaria, con i dovuti formalismi, altrimenti il cliente perde il credito.
Da questa problematica si salva la mera sostituzione di infissi nel caso in cui, pur essendo manutenzione ordinaria, possa essere “qualificato” quale risparmio energetico con comunicazione all’ENEA che l’Agenzia delle Entrate ( vedasi la RM 46/e del 18 aprile 2019).
Importante infine per la cessione del credito agli istituti bancari è appurare con questi i documenti che ritengono necessari per tale cessione.
Studio Aiassa - Dottori Commercialisti
Francesca, Alessandro, Gian Carlo Aiassa
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