DISTACCO DEL PERSONALE - NOVITA’ 2025 DEL TRATTAMENTO IVA - CONSIDERAZIONI SUI REQUISITI CONTRATTUALI DEL DISTACCO

24 luglio 2025

Il trattamento fiscale delle operazioni di distacco personale è mutato dal 1 gennaio 2025, a seguito conversione del decreto-legge n. 131/2024 (il “Salva-infrazioni”), con legge n. 166/2024.

Con l’entrata in vigore del comma 1 dell’articolo 16-ter del Salva-infrazioni, non sono più esclusi da Iva i distacchi di personale effettuati a fronte del mero rimborso dei costi.

 

Sino al 31.12.2024 l’impresa distaccante doveva fatturare all’impresa distaccataria il

corrispettivo pattuito come segue:          

 a) se determinato contrattualmente con un margine per l’impresa distaccante, applicando l’IVA;

 b) se determinato analiticamente come somma del mero costo del personale distaccato, non applicando l’IVA ( operazione non rilevante ai fini IVA). 

 

Dal 1.01.2025 la norma, adeguandosi ad un orientamento europeo ( sentenza relativa alla causa C-94/19 ), ha previsto che anche nel caso (b) ossia quando il corrispettivo pattuito copre il mero costo del personale distaccato, si applica l’IVA ( operazione rilevante ai fini IVA). 

 

Vi è tuttavia una clausola di salvaguardia pervista per tutelare il legittimo affidamento dei contratti in corso.

Per tutti i contratti di distacco in corso al 31.12.2024  si applica ancora la norma previgente, ossia l’operazione può essere considerata fuori campo iva.

Viceversa, per tutti i contratti di distacco che hanno data di stipula o di rinnovo (anche tacito) pari o successiva al 1° gennaio 2025, non si può evitare l’applicazione dell’IVA.

 

Il tema è affrontato nella recente circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2025.      

Inoltre, non rinvenendosi particolari eccezioni, il distacco di personale è un’operazione per la quale si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

E, chiaramente, non trattandosi di subappalto, non si deve né si può applicare il reverse.  

Il secondo aspetto, che riguarda le imprese appaltatrici, specie nel settore pubblico, è l’esatta configurazione contrattuale e civilistica del contratto di distacco.

  Difatti una diversa configurazione del distacco, valutata su base documentale e/o da organi ispettivi presso i cantieri, potrebbe creare gravi ripercussioni con l’Ente Appaltante ( o Stazione Appaltante), specie ove nel contratto di appalto sia vietato il subappalto.

Si deve inoltre sottolineare che la configurazione di subappalto può creare gravi conseguenze in relazione alle normative ANAC sul subappalto e alle disposizioni antimafia.

Ora si deve sottolineare che i due istituti giuridicamente e di fatto presentano caratteristiche molto diverse:

a)    In primo luogo il subappalto non è altro che una derivazione del contratto di appalto.

Il contratto di subappalto è un accordo con cui l’appaltatore affida a un altro soggetto (subappaltatore) l’esecuzione di una parte delle prestazioni oggetto del contratto principale di appalto.

È regolato, in linea generale, dagli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile e, nel settore dei contratti pubblici, dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito il D.Lgs. 50/2016).

Il subappalto prevede comunque un rischio d’impresa legato ad una obbligazione di risultato, con un corrispettivo normalmente pattuito a misura o a corpo.

b)    Per quanto concerne l’inquadramento dei dipendenti “ a distacco” sono di aiuto e di

riferimento varie sentenze della Cassazione, cui rimandiamo,  che, sinteticamente, prevedono quale elemento essenziale del contratto:

-        l’interesse del distaccante, che  deve essere effettivo, specifico e concreto, non potendo

consistere nella mera somministrazione di lavoro;

-        tale interesse può anche consistere in esigenze organizzative, produttive o tecniche, purché

siano concrete e verificabili;

-        può anche essere di natura non economica, ad esempio legato alla volontà di non disperdere

il patrimonio professionale dei dipendenti in caso di crisi aziendale;

-        può essere finalizzato all’incremento della polivalenza funzionale del lavoratore in un

momento di temporanea crisi produttiva;

-        può derivare nella necessità di acquisire specifiche competenze professionali non presenti

all’interno dell’azienda;  

-        può essere finalizzato alla crescita professionale del lavoratore, anche attraverso

l’acquisizione di nuove competenze presso l’azienda distaccataria.”

-        infine può derivare da un interesse del distaccante di natura commerciale, ad esempio legato

alla volontà di rafforzare i rapporti con un cliente o un fornitore.”

 

Il tema è alquanto complesso ma, nell’occasione di chiarire l’applicazione IVA su tale contratto si è voluto iniziare a fornire una sintesi di riferimento sulla problematica.

Cordiali saluti

 

Studio Aiassa - Dottori Commercialisti

Francesca,  Alessandro,  Gian Carlo  Aiassa  

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