Il D.L. n. 34/2020 è stato definitivamente approvato (con la legge di conversione 17/7/2020 n. 77 ).
Si tratta ora di comprendere per gli interventi previsti dall’art. 119 del DL 34/2020, modificato da vari emendamenti, cosa si può realizzare e con quali modalità.
Premesse:
1) Le spese consentite sono quelle effettuate dal 1 luglio 2020 sino al 31 12 2021.
2) A tutt’oggi vi è solo la norma di legge, non vi sono circolari o altri chiarimenti se non quelli dottrinali.
3) Non risulta che le banche siano pronte per acquisire i crediti ( e finanziare l’intervento).
Vi sono già messaggi commerciali da Intesa San Paolo e da Gruppo B.N.L. , Banca d’Asti,…
4) Anche per gli attuali pagamenti ( bonifici canalizzati ) non vi sono ancora specifici bonifici ( si dovrà, sentita la banca, utilizzare l’opzione ristrutturazione ) e comunque indicare:
a) causale del versamento, con riferimento alla norma ( es.. articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
b) codice fiscale del beneficiario della detrazione
c) codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Ciò detto si forniscono le seguenti indicazioni:
L’art. 119 come modificato dalla legge di conversione si trova sulla GU al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
Gli interventi – cosiddetti trainanti - sono suddivisi nei punti a) b) e c) qui sinteticamente indicati ( fare riferimento alla normativa )
a) interventi di isolamento termico..
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti ….
c) interventi sugli edifici per la sostituzione degli impianti con sistemi a condensazione,
con efficienza almeno pari alla classe A.
Ogni intervento ha il suo massimale di spesa.
Il bonus si applica alle prime e seconde case, condomini e villette a schiera. Lo stesso soggetto può usufruire del bonus al massimo su due unità immobiliari (escluse ville e abitazioni di lusso cat. A1, A8 e A9).
Ma la novità è data dall’art. 121 che introduce l’articolato meccanismo dello sconto in fattura e/o della cessione del credito, sia per i predetti interventi che per quelli già in essere, che qui si riprendono per memoria, ma solo se collegati a uno degli interventi trainanti di cui sopra a) b) c) :
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
La misura c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-
septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119, pare sia comunque finanziabile al 110 %, se interventi effettuati in zone sismica 1, 2 e 3.
I predetti interventi, già previsti, sono quelli che erano sinteticamente indicati (con la
percentuale di credito ) come interventi del 50 %, del 65 % e del 90 % e con detrazione in anni 10.
Condizione sine qua non per poter accedere all’ECOBONUS è che l’efficientamento
energetico apportato al fabbricato garantisca un miglioramento di almeno due classi energetiche, da certificare con Attestato di Prestazione Energetica.
Per i nuovi interventi previsti ( cosiddetti 110 % ) “trainanti” e quelli che erano già
previsti, ma che ora possono essere “trainati” al seguito dei precedenti, il credito quindi si eleva al 110 % e la detrazione è ridotta in cinque anni.
Gli interventi che beneficiano del 110 % devono essere asseverati da tecnico che certifica la natura della spesa e la congruità della stessa in riferimento a determinati prezzari.
Ai fini della cessione o dello sconto il costo deve essere soggetto a visto di conformità contabile che certifica l’esistenza dei documenti di spesa e i pagamenti.
Il MISE sta predisponendo un decreto attuativo che circola già in bozza.
Cosa fare nel breve:
1) L’intervento, data la vastità delle possibilità e delle necessità, deve essere pianificato con un tecnico direttore lavori che valuti cosa si deve fare, cosa si può fare e come “incanalare” i vari interventi secondo la classificazione delle norme ( 50 % 65 % 90 % e 110 % ) e secondo la possibilità di collegare agli interventi trainanti altri interventi ( ex 50 % 65 % 90 % ) che ora possono essere elevati a “trainati”.
2) A nostro parere un intervento complesso su un edificio potrebbe anche essere eseguito con una quota non finanziata ( ad esempio il 50 % della parte che si può realizzare solo come ristrutturazione ) permettendo però di intervenire con un minimo costo rispetto al totale.
3) Viceversa vi potranno essere interventi mirati ove non vi sarà alcun costo per il possessore dell’immobile.
4) Concludiamo che la presente è redatta in assenza di circolari e potrebbe essere soggetta a revisioni e/o correzioni.
Studio Aiassa - Dottori Commercialisti
Francesca, Alessandro, Gian Carlo Aiassa
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