Modalità di prova delle vendite intracomunitarie

11 novembre 2019

Dal 2020 cambia la modalità di prova delle vendite intracomunitarie.

 

Dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore il regolamento UE 1912/18 che individua i documenti da cui si presume che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato della UE ad un altro Stato membro.

 

Le cessioni intracomunitarie effettuate ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331 del 1993 devono essere dotate di prova del trasporto della merce presso altro Stato membro.       

Sino ad oggi nei vari Stati si erano varie prassi e  orientamenti.

In Italia ( R.M. 345/E del 2007 e 477/E del 2008 ), in sostanza come prova primaria si fa riferimento al documento di trasporto CMR, per tutte le spedizioni via terra;  ai documenti di trasporto tipici (AWB, B/L) per il trasporto aereo e nave.

Questi documenti devono essere previsti e richiesti, in primis ai clienti, nelle ipotesi di cessione franco fabbrica/franco magazzino; quando, invece, il trasporto è a cura della società, la prova deve essere richiesta allo spedizioniere incaricato.      

Novità del regolamento UE 1912/18          
Il regolamento UE 1912/18 fornisce un elenco di documenti considerati validi come prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria, in quanto idonei a dimostrare che i beni sono stati spediti o trasportati dallo Stato membro di partenza a quello di destinazione.      

 

Dopo questo regolamento l’impresa è obbligata ad  ottenere l’esatto documento richiesto per dimostrare il trasferimento, a pena di non riconoscimento dell’operazione.

Difatti con la risposta n. 100/2019, l’Agenzia delle Entrate conferma e fa proprie le indicazioni fornite dal Regolamento UE.

 Pertanto si espone una sintesi di tale regolamento

 Estratto del Regolamento 2018/1912/UE:           

Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:

a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;           

b) i documenti seguenti:   
i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;           
ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;   
iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

  

 

Studio Aiassa - Dottori Commercialisti

 

Francesca,  Alessandro,  Gian Carlo  Aiassa 

 

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