PERDITE 2021 – Sospensione e obbligo di valutare il presupposto della continuità aziendale

11 marzo 2022

In sede di conversione del DL 228/2021 (decreto “Milleproroghe”, conv. L. 15/2022 )  si è estesa al bilancio 2021 la possibilità di sospendere gli obblighi di intervento da parte dell’assemblea dei soci in caso perdite d’esercizio che riducono il capitale di oltre un terzo, così come la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.     

Tuttavia se la perdita è accompagnata da incertezze significative sulla prospettiva di continuità, va riportata in Nota integrativa l’informativa richiesta dall’OIC 11.

Inoltre l’applicazione, per due anni consecutivi di tale norma, richiede alcune riflessioni.

Una società per al quale le perdite 2020 hanno azzerato l’intero patrimonio netto e che nel 2021 presenta nuovamente il bilancio con perdite di gestione, è soggetta  chiaramente a  squilibri di gestione, economici, patrimoniali e finanziari.

In questi casi, si può ritenere necessario un supporto finanziario da parte dei soci e/o una ricapitalizzazione.

 Inoltre la società ha necessità di  mantenere i supporto dei finanziatori, che  nelle piccole e medie imprese sono rappresentati dagli istituti di credito.     

Gli amministratori si trovano a :

1)      dovere innanzi tutto obbligo di valutare il presupposto della continuità aziendale ( going concern) per gli anni futuri attraverso l’attenta valutazione di necessari business plan fondati su ragionevoli previsioni.

2)     gestire la problematica della liquidità e del ricorso al credito attuale, nei confronti di soci, banche  e finanziatori;

3)     evitare che la problematica di liquidità abbia effetto sugli impegni fiscali e contributivi ( ritardi e/o omissioni di versamenti ), sia alla luce degli effetti sanzionatori sui ritardati e/o omessi versamenti di imposte e contributi, sia alla luce degli effetti penali che potrebbero derivare in conseguenza ( ad esempio mancato versamento IVA da dichiarazione annuale  oltre i 250.000,00 ecc.. )

Pertanto la moratoria concessa dal legislatore per gli anni 2020 e 2021, il quale è ha ritenuto  fosse opportuno concedere un tempo adeguato (definito pari a cinque esercizi), per consentire loro di recuperare le perdite attraverso gli utili degli esercizi successivi. non va considerata come una sanatoria, ma deve essere valutata attentamente alla luce degli altri effetti conseguenti alle perdite.

In sintesi la sospensione della copertura perdite risolve solo un problema ( adempimenti da codice civile), ma non aiuta assolutamente le società nella loro realtà economico finanziaria patrimoniale,  sul merito creditizio, sulla liquidità necessaria per procedere.

E questi aspetti per molte imprese caratterizzate da alto impiego di energia e/o carburanti, in  questo particolare periodo ( leggasi conflitto Russia-Ucraina) potrebbe gravemente accentuarsi

E’ chiaro che oltre la moratoria civilistica servirebbero interventi finanziari ed anche moratorie fiscali, ma a tutt’oggi queste non vi sono e non è pensabile che nel breve vi possano essere interventi risolutori o perlomeno minimi.  

In assenza di prospettiva di un ritorno a risultati d’esercizio positivi nei prossimi esercizi,  non sarebbe prudente attendere il 2026 senza assumere alcun tipo di provvedimento da parte dei soci, ancorchè il concetto di continuità aziendale preveda la sola valutazione dei successivi 12 mesi.

 Va ricordato che l’amministratore, tanto più quanto sono gravi gli squilibri di gestione, deve gestire l’impresa anche nell’interesse dei creditori, al fine di evitare il rischio di essere accusato, in caso di default, di avere aggravato il dissesto.

In ogni caso le  incertezze significative sulla prospettiva di continuità aziendale richiedono di essere  riportate nella Nota integrativa ( informativa richiesta dall’OIC 11).

In particolare vanno riportati: i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.
            È inoltre necessario illustrare “le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale”.

 

Studio Aiassa - Dottori Commercialisti

 Francesca,  Alessandro,  Gian Carlo  Aiassa   

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