PROMEMORIA PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

20 febbraio 2019

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato con le ultime novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 tre guide fiscali:

Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

Bonus mobili ed elettrodomestici.

 

Innanzi tutto risolviamo un dubbio sollevato da alcuni clienti a seguito della lettura della Guida dell’Agenzia Entrate 2019, laddove a pagina 15 afferma:

“CUMULABILITÀ CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO

“La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al 65%). Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio”

 

Questa affermazione significa che lo stesso intervento (  = per le medesime spese ) non  può beneficiare di due agevolazioni; è talmente ovvio che trae in inganno.

 

Diversamente, ossia  se gli interventi di ristrutturazione e quelli di riqualificazione sono diversi, allora i due tetti sono separati e indipendenti, per cui anche cumulabili fino alla soglia massima prevista per entrambi.

 

Si specifica che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico (art. 14 commi 1, 2 e 2-bis del D.l. 63/2013) continua per tutto il 2019, con lo sconto base del 65% per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica.

Vi è anche la proroga della detrazione al 50% per le altre tipologie di interventi di risparmio energetico che, allo stato attuale, dopo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018, riguardano:

acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,

acquisto e posa in opera di schermature solari,

acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di

generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n.811/2013.

 

Per questi interventi è ora obbligatoria la comunicazione all’ENEA  entro 90 giorni dalla fine dei lavori ( il contribuente deve trasmettere telematicamente all'ENEA la documentazione richiesta, ad esempio la certificazione energetica o la scheda informativa).

 

Le rate sono da suddividere ( sia per ristrutturazione che per risparmio energetico ) sempre nell'arco di dieci anni.

 

RISPARMIO ENERGETICO

Rimandando a valutazione tecnica se gli interventi rientrano specificatamente nelle previsioni  della norma ( guida Agenzia ) si evidenziano gli interventi previsti e i limiti di detrazione vigenti al 1 gennaio 2018 e tutt’ora validi.

Le percentuali di detrazione variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

? 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013

? 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interventi sulle singole unità immobiliari.

La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di

? acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi

? acquisto e posa in opera di schermature solari

? sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le caldaie a condensazione si può continuare a usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02)

? 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 riguardanti l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

? 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per

? l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%)

? gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro

? l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

 

Vedasi anche il vademecum ENEA su: http://www.acs.enea.it/vademecum/

La detrazione massima per i vari interventi è nella tabella che precede

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