NOVITÀ : L’Agenzia cambia rotta sulla cessione del terreno a valore inferiore a quello di perizia ( e si conforma a quella data dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione )
Con la circolare n. 1/2021, l’Agenzia delle Entrate ricorda in primo luogo che l’agevolazione è stata prorogata al 2021 dall’art. 1 commi 1122-1123 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
Per i beni posseduti dal 1° gennaio 2021 è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11,00%.
La circolare specifica che per il perfezionamento dell’opzione, sia il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata, che la perizia asseverata devono realizzarsi entro il 30 giugno 2021.
Tralasciando le problematiche di rideterminazione del valore sulle quali lo studio potrà offrire le necessarie risposte, e la trattazione che in circolare viene resa sulle rivalutazioni delle quote societarie, è importante sottolineare che l’Agenzia ha rivisto la propria posizione in relazione all’interpretazione dell’art. 7, comma 6 della L. 448/2001, per il quale la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola in argomento “costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale”.
Questa disposizione per l’Agenzia comportava la perdita di beneficio della rivalutazione qualora, in caso di successiva cessione del terreno, si dichiarasse un corrispettivo inferiore alla perizia.
La circolare in commento recepisce l’indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione ( sentenze nn. 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020 ) e afferma esplicitamente che l’indicazione nell’atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza della rivalutazione ( decadendo così le circ. del 1° febbraio 2002 n. 15 e del 15 febbraio 2013 n. 1.
Studio Aiassa - Dottori Commercialisti
Francesca, Alessandro, Gian Carlo Aiassa
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