ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 2023

21 gennaio 2023

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è a disposizione l’applicativo per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli di cui all’art. 1 commi 231 e ss. della L. 197/2022.

 

Aderendo a questa rottamazione dei ruoli si ha il beneficio di avere stralciati:

-         gli interessi compresi nei carichi

-         (in primo luogo, quindi, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo),

-         le sanzioni amministrative,

-         gli interessi di mora e

-         gli aggi di riscossione.

 

Le scadenze:

- entro il 30 aprile 2023 va trasmessa la domanda di rottamazione con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare il debito (massimo 18) e ci si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti;

- entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati ex art. 1 commi 222 e ss. della L. 197/2022 (si tratta dello stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro). Vengono altresì indicate le scadenze delle singole rate;

- entro il 31 luglio 2023, vanno pagati tutti gli importi o la prima rata.

 

Si possono rottamare:

-         i carichi, principalmente tributari e contributivi, affidati agli Agenti della riscossione dal

1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ( anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento). Fa fede la data di consegna del ruolo (che precede la notifica della cartella )  o la data di trasmissione del flusso di carico (successivo alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS).

I ruoli delle Casse di previdenza private rientrano nella rottamazione solo se l’ente previdenziale ha deliberato in questo senso entro fine gennaio, con le modalità di legge.

 

Effetti della domanda:

A seguito della domanda il debitore è considerato adempiente quindi, ad esempio, è possibile il rilascio del DURC come confermato dalle FAQ.

 

La procedura è diretta perché è stato creato un applicativo per inviare la domanda, utilizzabile anche da chi non è in possesso della c.d. identità digitale (SPID, CIE).

Sull’applicativo devono essere indicare i carichi che si vogliono definire (numero della cartella, dell’avviso di addebito o di identificazione interna della nota di presa in carico).

Si specificano  i recapiti (indirizzo o PEC) e si allega copia di un documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva se si accede senza passare dall’area riservata.

Sono previsti campi per la domiciliazione, all’interno dei quali sembra possibile indicare, ad esempio, la PEC o il telefono del professionista che assiste il contribuente (a cui sarà quindi inviata la comunicazione di liquidazione degli importi).

 

Il comunicato stampa specifica due aspetti della massima importanza:

- è possibile scegliere quali carichi definire anche all’interno della singola cartella di pagamento che presenta ruoli, indicando il numero di ruolo (dato che emerge dalla cartella stessa), mentre gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito sembra debbano essere definiti per la totalità;

- “Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente”.

 

Pagamenti

L’importo complessivamente determinato dovrà essere versato alternativamente:

1. in unica soluzione entro il 31 luglio 2023;

2. in un massimo di 18 rate con le seguenti modalità e tempistiche:

- il 10% delle somme complessivamente dovute con prima rata da versare entro il 31 luglio 2023;

- il 10% delle somme complessivamente dovute con seconda rata da versare entro il 30 novembre 2023;

- il residuo in rate di pari importo, con decorrenza 2024,  alle seguenti scadenze: il 28 febbraio; il 31 maggio; il 31 luglio; il 30 novembre di ciascun anno.

 

L’eventuale insufficiente o tardivo pagamento di una sola rata comprometterebbe l’intera rottamazione, mentre nelle rottamazioni precedenti ogni domanda “seguiva la sua strada”. Questo vincolo critico andrà opportunamente attenzionato e chiarito.

 

Domanda integrabile sino alla scadenza

La domanda sospende le rateazioni in corso sino al 31 luglio 2023. Ove la rottamazione venisse negata sarà possibile riprendere il pagamento delle rate sospese; invece, se si pagano le somme da rottamazione la dilazione concessa sarà revocata di diritto.

Sebbene il comunicato non lo affermi espressamente, la decadenza dalla rottamazione, a differenza di quanto era sancito per le rottamazioni pregresse, non osta a una nuova domanda di dilazione nel rispetto dell’art. 19 del DPR 602/73.

 

Il nostro studio è a disposizione per analisi dei ruoli e per le simulazioni, necessarie per valutare l’adesione a questa che riteniamo essere una valida opportunità in diversi casi.

 

Sottolineiamo che una definizione dei ruoli attraverso la rottamazione, oltre al beneficio monetario ( stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi ) permette alle imprese, ai professionisti e alle società interessate di fare pulizia del pregresso e di raggiungere una regolarità amministrativa con benefici in termini di valutazioni di merito del credito, minori costi di gestione del pregresso, regolarità contributive e annessi.   

 

 

Studio Aiassa - Dottori Commercialisti

 Francesca,  Alessandro,  Gian Carlo  Aiassa 

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